Sharing economy e noleggio di macchinari e attrezzature
Il focus dell'Avv. Perino sul tema
Stiamo assistendo ad una crescita, ormai da molti anni a questa parte, della c.d. “sharing economy”, ovvero il sistema che consente al consumatore (ma anche all’azienda) di scambiare e condividere beni e servizi. I casi di più grande successo sono certamente quelli del mondo dell’ospitalità (Airbnb) e dei trasporti (UBERpop e BLABLACar per citarne solo alcuni) e senza dubbio è possibile affermare che abbiano rivoluzionato i rispettivi mercati di riferimento. I modelli economici proposti sono risultati essere efficienti e soprattutto sostenibili.
Naturalmente come spesso accade la produzione normativa nazionale ha dovuto inseguire la realtà per poter regolare compiutamente questi fenomeni, non sempre riuscendo a trovare soluzioni efficaci. Ecco che quindi spesso ci si trova in situazioni di squilibrio e magari ad accese proteste delle categorie sociali che svolgono servizi concorrenti a quelli della sharing- economy secondo modelli tradizionali e che vedono magari intaccate pluriennali rendite di posizione.
L’approccio più corretto a queste nuove realtà ritengo che sia quello “laico”, ovvero cercare di analizzare oggettivamente qualsiasi fenomeno economico che nasca dalla sharing-economy ma contemporaneamente non ignorare il fatto che esistono delle regole a cui è necessario restare sempre ancorati saldamente, anche a garanzia del mercato e dei consumatori. Con riferimento al mondo delle attrezzature di lavoro quindi è importante mantenere una costante attenzione al mondo della sharing-economy, seguendo tutte le iniziative di interscambio e intermediazione via web che sono nate e nasceranno. Contemporaneamente è fondamentale non dimenticare l’insieme delle regole in vigore nel nostro Paese e le responsabilità che conseguono al datore di lavoro che mette a disposizione dei propri lavoratori attrezzature di lavoro. E le responsabilità in caso di infortunio non risparmiano neanche i privati cittadini.
E’ evidente che gli strumenti della sharing economy non potranno sostituirsi all’attività professionale di noleggio attrezzature ma potranno invece costituire un strumento per veicolare e diffondere in modo più efficiente la domanda di beni che il mercato genera, sempre rimanendo nel pieno rispetto delle norme di legge e con la necessità di tutelare in modo efficiente la salute e la sicurezza delle persone.
NOTIZIE DEL DOSSIER Aspetti legali del noleggio
E’ ormai riconosciuto che una delle situazioni che espongono i lavoratori del noleggio al rischio maggiore di infortunio è il carico e scarico dei macchinari dai veicoli utilizzati per il loro trasporto. Per questo motivo l’azienda di noleggio deve prestare la massima attenzione a questa fase e predisporre procedure di sicurezza efficaci, oltre che inserire limitazioni di responsabilità in contratto per il caso in cui il carico e scarico sia effettuato dal cliente.
E’ prassi comune nell’attività di noleggio di macchinari e attrezzature farsi rilasciare, come deposito cauzionale a garanzia, un assegno senza data da incassare in caso di inadempimento. Questo comportamento può esporre il noleggiatore anche a responsabilità penale per appropriazione indebita.
Dall’analisi di numerosi contratti di noleggio ogni anno emerge che non tutte le aziende si organizzano in modo corretto e talvolta predispongono anche moduli non strettamente necessari. Proviamo a fare chiarezza sul punto, partendo dal fatto che il contratto deve essere quello del noleggiatore
E’ buona prassi nell’attività di noleggio ricorrere allo strumento del deposito cauzionale per proteggere in modo diretto ed efficace gli interessi del noleggiatore, a prescindere dalla tutela giudiziale molto spesso lenta ed incerta.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato recentemente il “Documento di indirizzo sulla conservazione dei metadati” dove prescrive a tutti i datori di lavoro di verificare la conservazione dei dati raccolti tramite i software utilizzati per la gestione della posta elettronica. In seguito a numerose richieste di chiarimento il Garante ha aperto una doverosa consultazione pubblica in merito, differendo l’efficacia del documento.
E' stata introdotta in Italia la disciplina relativa alla protezione dei c.d. “whistleblower”.
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L'opinione dell' Avv. Perino
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