Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Le nuove regole in materia di smart working Focus legale sull'argomento

Le nuove regole in materia di smart working

  • 14/09/2022
Focus legale sull'argomento

A partire dal 1° settembre 2022 i datori di lavoro che vogliano consentire ai lavoratori di svolgere la propria prestazione in modalità di “lavoro agile”, e quindi parzialmente dal proprio domicilio, non possono più fare riferimento alla modalità semplificata introdotta in seguito alle misure di contrasto all’epidemia da COVID-19 ma devono procedere alla sottoscrizione di accordi individuali con il lavoratore. Per lavoro agile (o smart working) si intende la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

Il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022 stabilisce una modalità on-line per la comunicazioni al Ministero del Lavoro della conclusione degli accordi individuali sul lavoro agile tramite SPID o Carta d’Identità elettronica. Questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ha però delle implicazioni pratiche rilevanti.

In tema di salute e sicurezza del lavoro, è necessario che la modalità di svolgimento del lavoro diversa da quella in azienda debba avere le stesse caratteristiche in tema di :
- Orientamento del PC rispetto alle fonti luminose
- Sedute ed ergonomia della postazione di lavoro
- Pause durante il lavoro al VDT e diritto alla disconnessione
In nessun caso la modalità di lavoro agile potrà dare luogo ad una diminuzione dei diritti o delle tutele del lavoratore in materia di salute e sicurezza.

Il fatto poi che il lavoratore svolga la propria prestazione parzialmente da remoto potrebbe comportare dei rischi legati al corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni aziendali riservate. Alla luce di questo il Titolare del trattamento dovrà provvedere affinché:
- Il lavoratore utilizzi un PC aziendale con software sempre aggiornato
- Il lavoratore utilizzi una modalità di connessione sicura ai sistemi informativi aziendali
- Il lavoratore mantenga riservate le informazioni aziendali in formato cartaceo o digitale
In nessun caso la modalità di lavoro agile potrà dare luogo alla violazione della normativa obbligatoria in materia di trattamento dati personali o ad una diminuzione del livello di riservatezza a cui sono soggette le informazioni aziendali.

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