Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

La proposta di nuova formulazione dell'art.72 è stato introdotto l’obbligo previsto dall’art. 72 comma
2 secondo periodo,

La proposta di nuova formulazione dell'art.72

  • 18/05/2023
è stato introdotto l’obbligo previsto dall’art. 72 comma 2 secondo periodo,

Chiunque operi nel mondo del noleggio sa che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza per i noleggiatori è stato introdotto l’obbligo previsto dall’art. 72 comma 2 secondo periodo, che così recita: Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. La norma è mirata a fare svolgere al noleggiatore una sorta di controllo relativo alla formazione dei lavoratori che andavano ad utilizzare i macchinari presi a noleggio a freddo.

Al netto dei numerosi casi di errata applicazione a cui abbiamo assistito negli anni, in particolare all’irrogazione di sanzioni da parte degli organi di controllo per mancata acquisizione di copia del “patentino” o mancata vigilanza sull’effettività della formazione, obblighi evidentemente non ravvisabili all’interno della norma, ci si è sempre chiesti come operare in caso di noleggio ai privati. E’ noto che il Testo Unico si applichi solo in ambito lavorativo e quindi non al privato che vada a noleggiare un macchinario per utilizzarlo in ambito domestico. Insieme ad ASSODIMI in questi anni abbiamo sempre dato un’interpretazione estensiva del principio, consigliando ai noleggiatori di farsi rilasciare un’autodichiarazione dal cliente privato ove attestasse la propria avvenuta formazione.

Nel nuovo DL Lavoro, attualmente in esame in Parlamento, è presente una modifica dell’articolo di cui sopra che va correttamente nella direzione da noi ipotizzata. Infatti il nuovo testo del secondo periodo dell’art. 72 comma 2 così dispone: “Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo”. Questsignifica che anche il privato deve attestare la propria avvenuta formazione con autodichiarazione. Per quanto riguarda invece la dichiarazione del datore di lavoro relativa ai propri dipendenti, nulla cambia. Aggiungerei infine che con la modifica venga definitivamente fugato ogni dubbio in merito alle errate interpretazioni circa la necessità (o opportunità) di acquisire copia delle attestazioni o di verificare l’effettività della formazione dei lavoratori delle aziende clienti.

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