Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali

Finalmente chiarezza sull'obbligo del noleggiatore a freddo di acquisire la dichirazione del datore di lavoro sulla formazione Commento dell'avv. Lorenzo Perino comitato tecnico Assodimi

Finalmente chiarezza sull'obbligo del noleggiatore a freddo di acquisire la dichirazione del datore di lavoro sulla formazione

Commento dell'avv. Lorenzo Perino comitato tecnico Assodimi

L’art. 72 coma 2 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) prevede in capo al noleggiatore a freddo l’obbligo di farsi rilasciare, e conservare per tutta la durata del noleggio, la dichiarazione del datore di lavoro dell’azienda cliente dove si attesta che i lavoratori che utilizzeranno l’attrezzatura sono stati formati e, nel caso sia necessario, abilitati ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012. In questi anni insieme ad ASSODIMI ci siamo imbattuti più volte in contestazioni ingiustificate da parte delle Regioni e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in cui veniva contestata la mancata acquisizione della copia dei patentini o la mancata verifica dell’effettività o veridicità della dichiarazione del datore di lavoro cliente. E come associazione ci siamo opposti numerose volte a questa errata e pericolosa interpretazione estensiva del dettato normativo.

Finalmente il Tribunale di Pistoia, su ricorso di un associato, in data 21 luglio 2020 ha emesso una pronuncia esemplare nei contenuti e nelle argomentazioni in grado di mettere fine una volta per tutte al problema di cui sopra. Il noleggiatore ricorreva infatti contro l’ingiunzione ricevuta da parte dell’Ispettorato del Lavoro “… per non essersi fatto rilasciare la certificazione da parte dell’impresa utilizzatrice in merito al possesso dei requisiti per l’utilizzo dell’attrezzatura e non avere verificato in concreto il possesso di tali requisiti…”. Il Tribunale di Pistoia, nei motivi della decisione, definisce perfettamente i rapporti tra le parti individuando in capo al noleggiatore l’obbligo di attestare la conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza e l’obbligo del datore di lavoro di consegnare una dichiarazione contenente i nominativi dei lavoratori che utilizzeranno l’attrezzatura e la loro formazione conformemente alle disposizioni di legge. La contestazione della mancata acquisizione dei patentini o verifica dell’effettiva formazione in capo al noleggiatore viene definita esplicitamente come “errata interpretazione”. Il giudice poi continua escludendo che un obbligo di certificazione della veridicità della dichiarazione possa essere attribuito al noleggiatore (come peraltro già specificato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 21 del 10/06/2013 – punto 12) né che si debba allegare qualsivoglia documentazione probatoria a riguardo. In questo caso significherebbe richiedere al noleggiatore un qualcosa non previsto dalla legge che comporterebbe indebiti rischi e pesanti responsabilità. La responsabilità della verifica di tali aspetti invece deve ricadere esclusivamente sugli organismi di controllo.

Il Tribunale ha quindi accolto il riscorso del noleggiatore e compensato le spese di giudizio tra le parti in quanto una delle due è un soggetto pubblico. Ora come associazione ci aspettiamo che tutti gli uffici locali delle ASL, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli altri enti localmente competenti, si adeguino una volta per tutte ai principi così ben esposti nella sentenza analizzata.

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